ruggiero bonghi

Convitto Nazionale Ruggiero Bonghi

Plesso IPSSAR
Via IV Novembre, 38 – Lucera (FG) / Telefono: +39 0881 520062
Plesso IPIA
Viale Dante, prima Traversa – Lucera (FG) / Telefono: +39 0881 521010

 

I N D I C E

ORGANISMI DELL’ISTITUTO

Organo di Garanzia

Commissione Diritto allo studio

Commissioni tecniche

PARTE I – DIRITTI E DOVERI

TITOLO I – ALUNNI

Diritti

Doveri

Privacy

TITOLO II – DOCENTI

Indicazioni sui doveri dei docenti

TITOLO III –Personale ATA

Norme di comportamento del personale amministrativo

Ingresso negli uffici

Norme di comportamento degli assistenti tecnici

Norme di comportamento dei collaboratori scolastici

Norme di comportamento dell’addetto al centralino

TITOLO IV – GENITORI ED ESTERNI

Norme di comportamento dei genitori

Accesso dei genitori nei locali scolastici

Accesso degli esterni

PARTE II – INGRESSO, USCITA, ASSENZE ALUNNI

Orario delle lezioni

Procedure d’ingresso

Ritardi

Procedure di uscita

Uscita dall’aula durante l’attività didattica

Permessi di uscita fuori orario

Studenti che non si avvalgono dell’IRC

Ingresso posticipato e/o uscita anticipata

Assenze

Sciopero e assemblee del personale docente e non docente

 PARTE III – UTILIZZO DEGLI SPAZI

Accesso all’edificio

Cortili

Atrio, corridoi e scale

Aule

Sala docenti

Utilizzo macchine distributrici di alimenti e bevande

Norme di igiene

Magazzino e deposito

Archivio

Strumenti di fotocopiatura

Telefoni e fax

Laboratori

Palestre e impianti sportivi

Biblioteca

 PARTE IV – VIAGGI   D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Tipologie di viaggi

Organi competenti

Domanda per la partecipazione ai viaggi di istruzione

Periodi di svolgimento dei viaggi di istruzione

Accompagnatori

Modalità di versamento quote di partecipazione

Partecipanti

Agenzia viaggi

Relazione finale

PARTE V – COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE

Albo

Libretto personale dello studente

Comunicazione scuola-famiglia

Sito internet

Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

Divulgazione del POF

Divulgazione del Regolamento d’Istituto

Aggiornamento del Regolamento d’Istituto

Disposizioni finali

TITOLO I – ORGANISMI DELL’ISTITUTO

Art. 1. Organo di Garanzia

  1. 1.   Nell’ambito dell’autonomia organizzativa di cui all’art. 21 della L. 59 del 15 marzo 1997 e in attuazione del disposto dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 249/98 (Statuto degli studenti) e del DPR n.235/07 viene istituito l’Organo di garanzia.
  2. L’Organo di garanzia ha i seguenti compiti: a) garantire la corretta applicazione dello Statuto degli studenti, esprimendosi sui conflitti che sorgono all’interno della scuola; b) esprimersi sui ricorsi inoltrati dai genitori degli alunni minorenni puniti con sanzioni disciplinari e dagli alunni maggiorenni puniti con sanzioni disciplinari.
  3.  L’Organo di garanzia è formato dal Dirigente Scolastico (o da un suo Collaboratore) che lo presiede, da due docenti individuati dal Collegio dei docenti, da un genitore e da un alunno eletti in Consiglio di Istituto.
  4. Il Dirigente Scolastico dell’Organo di Garanzia è tenuto a redigere apposito verbale alla fine di ogni riunione .
  5.  Il mandato dei componenti dell’Organo di Garanzia è di durata pari a quella del Consiglio di istituto.
  6. Nel momento in cui i componenti perdono i requisiti nel Consiglio di istituto, decadono anche dell’Organo di Garanzia e vengono sostituiti con altri membri in carica nel Consiglio stesso.
  7. I genitori degli alunni minorenni che hanno ricevuto una sanzione disciplinare e gli alunni maggiorenni che hanno subito una sanzione disciplinare possono presentare ricorso all’ Organo di Garanzia e per conoscenza al Dirigente Scolastico della scuola entro 15 giorni per tutti i provvedimenti disciplinari.
  8. L’ Organo di Garanzia deve esprimersi sul ricorso entro 10 giorni dalla data di presentazione dello stesso.
  9.  Il Dirigente Scolastico, entro tre giorni dalla presentazione del ricorso, deve convocare l’Organo di Garanzia e assumere tutti i documenti necessari per una valutazione del fatto oggetto del ricorso.
  10. La seduta dell’Organo di Garanzia   è valida se sono presenti almeno i due terzi dei componenti.
  11. Nessun componente dell’Organo di Garanzia può partecipare alla discussione e alla deliberazione se il caso in oggetto lo coinvolge in prima persona o come familiare di soggetti coinvolti nel caso in discussione.
  12. Le decisioni dell’Organo di Garanzia devono essere prese a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti presenti. L’ astensione non influisce sull’espressione di voto.
  13. In caso di parità dei voti, il voto del Dirigente Scolastico vale doppio.
  14. Il verbale della seduta deve riportare in modo chiaro il contenuto della delibera, i motivi della stessa e l’esito della votazione.
  15. Il Dirigente Scolastico deve comunicare la deliberazione presa dall’ Organo di Garanzia al presentatore del ricorso entro tre giorni dalla seduta in cui l’Organo stesso ha espresso la propria valutazione in merito al ricorso.
  16. Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono da considerarsi definitive.
  17. Spetta al Dirigente Scolastico applicare la decisione presa dall’ Organo di Garanzia .
  18. Avverso le decisioni prese dall’Organo di Garanzia è previsto ricorso all’ Organo di Garanzia Regionale;
  19. Il ricorso, di cui al comma precedente, deve essere presentato entro quindici giorni dalla notifica scritta che la famiglia deve ricevere ai sensi del presente Regolamento.
  20. Tutti gli atti relativi ai fatti inerenti alle sanzioni disciplinari e all’eventuale ricorso sono soggetti alle vigenti normative sia sulla trasparenza degli atti amministrativi sia sulla privacy.

Art. 2 – Commissione Diritto allo Studio

  1. La Commissione Diritto allo studio è un organo interno alla scuola competente ad applicare le norme deliberate del Consiglio d’Istituto relativamente a:
  2. contributo libri;
  3. esonero contributo scuola;
  4. contributo viaggi d’Istruzione;
  5. borse di studio;
  6.  concorsi interni a premi;
  7.    richieste di rimborso.
  8. La Commissione Diritto allo studio è una Commissione tecnica che affianca la Giunta esecutiva, su richiesta di quest’ultima nel lavoro di preparazione dei documenti relativi al diritto allo studio, da produrre per il Consiglio d’Istituto.
  9. La Commissione Diritto allo studio è composta da due rappresentanti dei docenti, eletti dal collegio docenti, da un rappresentante dei genitori e da un rappresentante degli studenti nominati dal Consiglio d’Istituto e l’assistente tecnico amministrativo preposto all’Ufficio Bilancio.

E’ coordinato da un docente eletto al suo interno.

Il coordinatore nomina il segretario.

  1. E’ possibile presentare ricorso avverso le decisioni della Commissione Diritto allo studio e del Consiglio d’Istituto, presentando istanza all’Organo di Garanzia.

Art. 3 – Commissioni tecniche ( Dipartimenti, Comitato tecnico-scientifico, Ufficio tecnico )

    1. Le Commissioni tecniche svolgono incarichi specifici di ricerca       o di studio ed eseguono       compiti tecnici , sono designate dal collegio docenti, con nomina       del Dirigente Scolastico.
    2. Dipartimenti
  • Con il termine DIPARTIMENTO DISCIPLINARE si indica l’organismo formato dai docenti di una medesima disciplina o di un‘Area disciplinare, che ha il compito di :
  1. -concordare scelte comuni circa il valore formativo e le scelte didattico – metodologiche di un preciso sapere disciplinare;
  2. -comunicare ai docenti le iniziative proposte da Enti esterni, Associazioni, dal MIUR, da altre istituzioni;
  3. -programmare attività di formazione e aggiornamento in servizio, acquisti finalizzati alle attività previste nel POF, stage, viaggi e uscite didattiche.

 Comitato tecnico-scientifico

Il regolamento definitivo di riordino approvato con D.P.R. 15.3.2010, prevede che gli Istituti Professionali

“possono dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.

Il CTS potrebbe svolgere una funzione di coinvolgimento diretto o di supporto nella progettazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, costituendosi come presidio decentrato, potrebbe promuovere le seguenti azioni :

  1. a) individuare e descrivere le figure professionali aggregate più richieste dalle imprese;
  2. b) contribuire a definire le competenze professionali di tali figure, d’intesa con gli altri soggetti firmatari dell’Accordo;
  3. c) contribuire a definire i percorsi didattici;
  4. d) raccogliere le disponibilità delle imprese del territorio a offrire posti-stage.

Inoltre, il CTS potrebbe svolgere i seguenti, ulteriori compiti:

  1. a) informazione e promozione del percorso formativo presso l’utenza;
  2. b) consulenza tecnico-scientifica nelle fasi del percorso;
  3. c) raccordo organizzativo all’interno dell’istituto con i partner esterni per l’implementazione del progetto.

La componente interna è costituita da docenti, preferibilmente già Coordinatori di aree dipartimentali o di indirizzo, e, se si ritiene, dal DSGA; negli istituti in cui è previsto l’Ufficio Tecnico, è opportuno inserire nel CTS anche il referente di quest’ultimo.

L’individuazione dei docenti viene effettuata dal Dirigente Scolastico.

La componente esterna può essere costituita da rappresentanti qualificati delle associazioni di categoria, delle imprese, degli ordini professionali, degli enti territoriali, della ricerca scientifica e tecnologica, preferibilmente rappresentativi di ambiti economico-produttivi coerenti con i Profili in uscita specifici previsti dagli Indirizzi dei nuovi Ordinamenti scolastici e, da un genitore in rappresentanza del Consiglio di istituto.

La Componente esterna, designata dagli organismi di appartenenza (Confindustria, Ordini Professionali, Camere di Commercio, Università, ecc.) è formalmente nominata dal Dirigente Scolastico.

Ufficio tecnico

L’Ufficio Tecnico è l’organismo che si occupa del coordinamento delle funzioni di natura tecnica dell’Istituto Scolastico, e per il tramite del suo coordinatore svolge le seguenti attività:

  • Coordinamento dei referenti di reparto/laboratorio per la manutenzione programmata delle macchine, gli acquisti e le disposizioni logistiche inerenti, soprattutto, agli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro. .
  • Collaborazione con i responsabili di laboratorio nel controllo delle licenze d’uso del software
  • e delle garanzie delle nuove apparecchiature.
  • Cura del buon funzionamento delle reti informatiche e manutenzione hardware e software.
  • Supporto tecnico alle attività didattiche
  • Tenuta dei rapporti con i responsabili dei laboratori, in merito all’informazione tecnica e commerciale relativa ai materiali e alle attrezzature da impiegare nelle esercitazioni, cercando di analizzare e risolvere problemi di ordine didattico.
  • Coordinamento della predisposizione dei progetti di sviluppo dei vari dipartimenti didattici.
  • Cura della manutenzione e della messa in sicurezza delle attrezzature e delle macchine presenti nei reparti, secondo le indicazioni    pervenute dai docenti, in collaborazione con il SPP dell’Istituto.
  • Verifica del possesso, da parte delle macchine acquistate, di tutte le caratteristiche di sicurezza indicate dalla vigente normativa.
  • Collaborazione con il Direttore SGA per la predisposizione dei piani di acquisto relativi ai vari reparti in coordinamento con i responsabili dei laboratori.
  • Cura dell’approvvigionamento dei vari laboratori.
  • Predisposizione, nelle operazioni di gara, dei prospetti comparativi dei preventivi pervenuti, in collaborazione con l’Ufficio Acquisti.
  • Controlli inventariali

Per la tenuta magazzino il Dirigente Scolastico incarica un assistente tecnico, che:

  • cura la tenuta registro del carico e scarico merci e ne aggiorna l’inventario
  • in collaborazione con il Direttore SGA redige, il calendario per il controllo inventariale di tutti i reparti e vi partecipazione
  • collabora con il Direttore SGA e con i responsabili di laboratorio per l’apertura delle procedure di radiazione di eventuali strumenti obsoleti e per la vendita di materiali fuori uso.

Per tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi generali, l’Ufficio Tecnico fa capo al Direttore Amministrativo, il quale, ricevute le direttive di massima e gli obiettivi dal Dirigente Scolastico, predispone gli interventi e li strumenti necessari al raggiungimento dei risultati attesi.

Per quanto attiene agli aspetti didattici ed organizzativi correlati, l’Ufficio Tecnico fa capo al Dirigente Scolastico .

ACQUISIZIONE DELLE RICHIESTE

L’Ufficio Tecnico si occupa di rinnovare, organizzare e coordinare la strumentazione didattica dell’Istituto.

Le richieste devono pervenire in forma scritta all’Ufficio Tecnico, da parte dei docenti tecnico pratici, dei responsabili dei dipartimenti e dei docenti.

Nelle richieste devono figurare i riferimenti necessari all’identificazione del tipo di materiale, delle caratteristiche richieste,

della motivazione, della destinazione d’uso e dell’eventuale urgenza nell’ambito di specifiche attività programmate per i laboratori e i progetti didattici.

Tutte le richieste devono essere validate dal Dirigente scolastico.

PARTE I – DIRITTI E DOVERI

TITOLO I – ALUNNI

Art. 3 – Diritti

  1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
  2. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
  3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
  4. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
  5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
  6. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
  7. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
  8. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
  9. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  10. a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
  11. b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  12. c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  13. d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
  14. e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
  15. f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
  16. La scuola garantisce e disciplina l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
  17. L’allievo ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola nell’ambito della didattica e alla trasparenza. Il Coordinatore del Consiglio di Classe ha il compito di illustrare   alla classe il P. O. F. e di recepire osservazioni e suggerimenti che saranno oggetto di analisi e di discussione nel Consiglio di classe.
  18. I docenti devono esplicitare le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.
  19. In caso di interrogazione orale, la valutazione seguirà immediatamente la verifica, in caso di verifica scritta, la valutazione sarà sempre tempestiva.
  20. Tutte le valutazioni devono essere adeguatamente motivate, anche nell’intento di attivare negli allievi processi di auto-valutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza.
  21. Il Diritto alla trasparenza degli atti è regolato dalla normativa vigente e garantito dalla scuola nei limiti del rispetto della Privacy.

Art.4 – Doveri

  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
  2.  Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
  3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’articolo 1.
  4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
  5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
  6. Gli studenti condividono la responsabilità di render e accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
  7. Gli allievi devono costruire rapporti corretti e collaborativi con gli Insegnanti, per contribuire alla creazione di un clima favorevole alla realizzazione del loro progetto formativo e alla loro crescita.
  8. Gli allievi hanno l’obbligo di mantenere un contegno, un linguaggio e un abbigliamento adeguato al luogo e alle attività didattiche da svolgere.
  9.  Gli allievi sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni con puntualità e a portare l’occorrente per lo svolgimento delle attività previste; devono favorir e lo svolgimento delle lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria per tutte le attività organizzate e programmate dal Consiglio di classe. Gli allievi devono portare le giustificazioni dei ritardi e delle assenze con puntualità e far firmare, per presa visione, tutte le comunicazioni scuola-famiglie previste e a loro affidate.
  10. Gli allievi devono portare quotidianamente   il diario personale per annotare i compiti assegnati e le attività programmate,.
  11. Non è consentito agli allievi uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle attività didattiche, secondo quanto previsto dal loro orario di lezione e di svolgimento della attività curricolari ed extracurricolari con obbligo di frequenza. È possibile accedere al cortile solo per i trasferimenti in palestra .
  12. In caso di astensione collettiva delle lezioni, gli allievi devono presentare regolare giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. È vietata ogni forma di occupazione della scuola.
  13. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita da scuola, gli allievi devono   tenere un comportamento corretto. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule e tenere comportamenti lesivi del diritto allo studio altrui.
  14. Durante le ore di lezione, gli allievi possono uscire dall’aula, uno alla volta, solo con l’autorizzazione e il controllo di un insegnante che se ne assume la responsabilità.
  15.  Gli allievi possono lasciare l’aula, con autorizzazione scritta, per svolgere attività diverse da quelle in corso nella classe, per i seguenti motivi:
  16. a) campagna elettorale (autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico),
  17. b) progetti istituzionali (autorizzazione scritta dell’insegnante, del Referente delle attività),
  18. c) prestito dizionari (autorizzazione scritta dell’insegnante
  19.  È assolutamente vietato abbandonare l’aula per uscire a fumare.
  20. Gli allievi sono tenuti a rispettare il lavoro e le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola.
  21. Gli allievi che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Educazione Fisica dovranno indirizzare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia e consegnarla presso l’Ufficio Didattica. L’esonero dalla attività fisica non comporta l’esonero dalle lezioni di Educazione fisica.
  22. Gli allievi che praticano attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù e per l’iscrizione alle attività esterne in collaborazione con   associazioni sportive o federazioni sportive proposte dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, devono presentare il certificato di idoneità alla pratica sportiva e agonistica.
  23. Gli allievi sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.
  24. Ogni studente è responsabile dell’integrità e del decoro degli spazi, degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida; coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola saranno invitati a risarcire i danni.
  25. Agli alunni è fatto espresso divieto di usare nella scuola il telefono cellulare e di portare con sé oggetti preziosi in genere. La lezione non deve essere interrotta dall’uso del cellulare né da parte degli allievi né da parte dei docenti che, da educatori e sulla base del reciproco rispetto, devono essere di esempio per i comportamenti in aula. Gli allievi che usano i cellulari nei locali della scuola saranno segnalati con annotazione sul registro di classe. Per eventuali provvedimenti si rimanda al Regolamento di disciplina

La Scuola declina ogni responsabilità civile e penale derivante dallo smarrimento e danni dei cellulari e di eventuali oggetti di valore portati all’interno dell’Istituto Scolastico.

  1. La mancata osservanza di tutto quanto sopra indicato deve essere segnalata agli organi competenti che adotteranno i correttivi previsti e le iniziative più opportune in campo educativo e didattico.
  2. E’ infine raccomandato agli allievi di utilizzare un abbigliamento consono all’Istituzione Scolastica.

Art. 5 – Privacy

  1. La divulgazione e la pubblicazione di dati personali, immagini e fotografie riguardanti persone, a qualunque titolo verso terzi, è regolata dalla legge sulla privacy e prevede l’autorizzazione scritta dei soggetti interessati, o delle loro famiglie in caso di allievi minorenni.
  2. La conservazione dei dati personali degli studenti, dei genitori e del personale è affidata agli uffici nella persona individuata come responsabile della conservazione e tutela dei dati sensibili depositati in quell’ufficio.
  3. La divulgazione dei dati verso Enti privati deve essere esplicitamente richiesta e autorizzata per iscritto direttamente dagli interessati e dai genitori – o da chi ne fa le veci- per gli studenti minorenni.
  4. La comunicazione dalla scuola verso la famiglia dei dati relativi agli studenti maggiorenni avviene dietro consenso   scritto degli stessi al trattamento dei dati personali, depositato presso l’Ufficio Didattica, all’atto del compimento del 18° anno d’età. Il mancato consenso viene comunicato per conoscenza alla famiglia.
  5. Indipendentemente dal consenso, il Dirigente scolastico o i suoi collaboratori comunicano alla famiglia l’irrogazione di sanzioni disciplinari anche agli alunni maggiorenni.

TITOLO II – DOCENTI

Art. 6 – Indicazioni sui doveri dei docenti

  1. I docenti devono costruire rapporti corretti e collaborativi con gli studenti e le famiglie per garantire la creazione di un clima favorevole alla realizzazione del progetto formativo e la crescita degli allievi. Devono rispettare gli alunni e non devono utilizzare parole ed espressioni offensive che vadano a ledere la loro dignità. Devono costruire rapporti corretti e collaborativi con tutte le componenti della scuola al fine di garantire la creazione di un ambiente sereno favorevole alla didattica e all’apprendimento.
  2. I docenti controllano, all’inizio di ogni anno scolastico, l’elenco completo degli allievi inserito nel Registro di classe e controllano la presenza dei permessi permanenti di uscita per gli allievi che non si avvalgono dell’I.R.C. e/o per quelli che per motivi di trasporto hanno presentato la richiesta di uscita anticipata.
  3. I docenti che accolgono gli allievi durante la prima ora di lezione, devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
  4. Il docente della prima ora deve sempre segnalare sul Registro di classe gli allievi assenti, controllare quelli assenti dei giorni precedenti e segnare sul Registro l’avvenuta o la mancata giustificazione; se l’assenza è superiore a cinque giorni, il docente deve accertar e la presenza del certificato medico che sarà consegnato in segreteria. Il docente della prima ora deve segnalare in Vicepresidenza il nominativo dell’allievo che è ancora sprovvisto di giustificazione dopo il secondo giorno. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, il docente Coordinatore di classe valuterà se richiamare l’allievo e/o contattare e/o convocare la famiglia.
  5. Il docente firma il Registro di classe e annota:

– l’orario di entrata dell’allievo in ritardo, la giustificazione o l’obbligo di giustificare il giorno successivo;

– durante l’ora di lezione, sul Registro di classe e sul   Registro personale, i compiti assegnati, le attività e gli argomenti svolti;

– dopo la lettura, il numero e l’oggetto della circolare indirizzata alla classe e ogni altro avviso.

  1. I docenti hanno l’obbligo della sorveglianza durante lo svolgimento delle lezioni e dell’attività didattica.
  2. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli allievi privi di vigilanza.
  3. Durante l’ora di lezione la sorveglianza è affidata all’insegnante titolare dell’ora: in caso di compresenza entrambi gli insegnanti compresenti sono responsabili della vigilanza.
  4.  Se l’insegnante deve allontanarsi dall’aula per un motivo urgente e improrogabile, la sorveglianza viene affidata ad un ausiliario che diventa responsabile in pieno di quanto accade in aula fino al rientro dell’insegnante.
  5. L’alunno che esce dall’aula per un motivo consentito e col consenso dell’insegnante entra sotto la sorveglianza del personale ausiliario. L’insegnante provvede a controllare che il proprio allievo rientri in aula dopo un periodo di tempo accettabile e quantificabile in circa cinque minuti.
  6.  L’insegnante che al termine di una lezione deve passare da un’aula all’altra, lo fa con tempestività: nel breve periodo di assenza dell’insegnante la sorveglianza degli alunni è affidata al personale ausiliario presente nell’ala in cui è situata la classe.
  7. Quando per un legittimo impedimento l’insegnante non è nella possibilità di recarsi a scuola, deve avvisare i responsabili del servizio tempestivamente.
  8.  Nel passaggio dall’aula ai laboratori e viceversa e dall’aula o dal laboratorio alla palestra e viceversa, gli alunni devono essere accompagnati dall’insegnante o da personale ausiliario incaricato.
  9.  Al termine delle lezioni l’insegnante dell’ultima ora accompagna i propri alunni all’uscita della scuola, curando che l’esodo avvenga in maniera ordinata.
  10.  L’alunno allontanato eccezionalmente dalle lezioni per motivi disciplinari gravi o per motivi di salute deve essere affidato al personale ausiliario in servizio nell’ala in cui è situata la classe.
  11. I registri personali dei docenti devono essere debitamente compilati in ogni loro parte .
  12. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un allievo per volta, fatta eccezione per i Rappresentanti degli studenti d’Istituto e della Consulta, se appartenenti alla medesima classe.
  13. Il docente ha l’obbligo della vigilanza. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi per motivi eccezionali dalla propria classe deve avvisare un collaboratore scolastico affinché vigili temporaneamente sulla classe.
  14. I docenti chiamati a sostituire sulle classi, proprie o altrui, i colleghi assenti, debbono svolgere attività didattica.
  15. I docenti devono prendere visione delle circolari, di pari oggetto, inviate agli allievi in modo da uniformare i comportamenti e rendere più efficaci e tempestivi gli eventuali interventi necessari.
  16. I docenti hanno l’obbligo di mantenere un linguaggio cortese, un contegno, un   abbigliamento consono al luogo e alle loro mansioni.
  17. I docenti devono rispettare l’obbligo della riservatezza relativamente:
  18. all’andamento didattico-disciplinare degli allievi;
  19. all’esito dei colloqui con i genitori;
  20.  alla situazione socio-economica;
  21.  all’andamento delle riunioni, in particolare degli scrutini e agli Esami di Stato con allievi, genitori e con chiunque n on abbia un interesse legittimo in materia.
  22. In occasione dei trasferimenti della classe in palestra o nei laboratori o aule attrezzate, gli allievi devono lasciare in ordine la classe. Il docente deve richiedere la chiusura della porta dell’aula a chiave al collaboratore scolastico al piano per motivi di sicurezza e prevenzione.
  23. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi o negli zaini.
  24. Gli insegnanti dell’ultima ora vigilano sulla classe in uscita.
  25. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli allievi sulle tematiche relative alla sicurezza.
  26. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui personali e/o telefonici con le famiglie al fine di consentire la creazione di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e collaborativo.
  27. Tutti i docenti devono apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’Albo della scuola o inseriti nell’apposito Registro si intendono regolarmente notificati.
  28. Durante l’orario di lavoro, i docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari che devono pertanto rimanere spenti o silenziati.
  29. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. Le telefonate effettuate per motivi di ufficio, vanno annotate sull’apposito Registro fonogrammi, indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e l’oggetto della telefonata.
  30. Nessun alunno può essere autorizzato a recarsi nella sala dei professori, se non accompagnato da un insegnante; né tanto meno gli deve essere permesso di rovistare nei cassetti degli insegnanti. Ai docenti, inoltre, è vietato svolgere attività didattica in sala docenti.
  31. E’ punito a norma di legge, il docente che fuma nei locali della scuola.
  32. I docenti devono avvisare sempre le famiglie degli allievi circa le attività didattiche, extracurricolari, tramite modulistica apposita.
  33. Qualora si presenti una benché minima occasione di pericolo per l’incolumità degli alunni o delle persone occasionalmente presenti nella scuola, l’insegnante presente in aula adotta i provvedimenti che ritiene opportuno in relazione alla gravità della situazione e inoltra immediata denuncia dell’accaduto al Dirigente Scolastico
  34.  In caso di sciopero degli insegnanti si attua quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola.
  35. In caso di assemblea sindacale la scuola avverte le famiglie degli alunni riguardo ai cambiamenti dell’orario delle lezioni.

TITOLO III – PERSONALE ATA

Art. 7 – Norme di comportamento del personale amministrativo

  1. Il ruolo e il lavoro del personale amministrativo preposto allo sportello e negli uffici è indispensabile al buon funzionamento organizzativo e amministrativo della scuola e contribuisce alla realizzazione dell’azione didattica.
  2. Il personale amministrativo indossa, in modo   ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro ed al telefono risponde con il proprio nome e l’ufficio di competenza, in modo cortese, chiaro ed efficace; ha l’obbligo di mantenere un linguaggio, un contegno, un abbigliamento consono al luogo di lavoro e alle mansioni svolte.
  3. Il personale amministrativo durante l’orario di lavoro deve utilizzare i telefoni e i fax della scuola esclusivamente per motivi di servizio.
  4. Il personale amministrativo cura i rapporti con l’utenza – studenti, genitori, insegnanti e collaboratori scolastici – nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, di tutela della privacy e di buona conservazione della documentazione amministrativa prevista dalla legge e dalle proprie mansioni, con celerità e cortesia.
  5. Tutto il personale amministrativo deve appor re la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito Registro si intendono regolarmente notificati.
  6. Il personale amministrativo deve rispettare l’orario di servizio e di apertura degli uffici al pubblico.
  7. Della presenza in servizio fa fede la registrazione dell’ora d’entrata e d’uscita rilevata mediante apposizione della firma sul registro predisposto oppure mediante sistemi elettronici.

Art. 8 – Ingresso negli uffici

  1. E’ vietato l’ingresso del pubblico (studenti, famiglie, docenti) all’interno di tutti gli uffici.
  2. Per disposizione del Dirigente Scolastico, tutti gli uffici osservano l’orario di apertura esposto al pubblico.
  3. L’ingresso negli uffici è consentito solamente al Dirigente Scolastico, al Direttore Servizi generali amministrativi (D.S.g.a.), ai Collaboratori del Dirigente Scolastico, agli Assistenti Tecnici Amministrativi e ai collaboratori scolastici preposti a operare nei vari uffici.
  4. L’ingresso negli uffici della Direzione e dei Collaboratori del Dirigente Scolastico è regolata in funzione delle esigenze dell’istituto, seguendo l’orario di servizio dei docenti Collaboratori. In assenza del Dirigente Scolastico e dei Collaboratori, gli uffici di Direzione devono essere chiusi a chiave.

Art. 9 – Norme di comportamento degli assistenti tecnici

  1.  Il ruolo e il lavoro dell’assistente tecnico è indispensabile al buon funzionamento organizzativo della scuola e contribuisce alla piena realizzazione dell’azione didattica.

2.. I tecnici hanno l’obbligo di mantenere un linguaggio, un contegno, un abbigliamento consono al luogo di lavoro in cui operano e alle mansioni svolte.

  1. L’assistente tecnico collabora attivamente con i docenti alla buona realizzazione dell’attività programmata, risponde con cortesia e con puntualità alle richieste dei docenti.
  2. L’assistente tecnico non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro e deve utilizzare i telefoni e i fax della scuola esclusivamente per motivi di servizio.
  3. Il tecnico di laboratorio cura i rapporti con l’utenza – studenti, insegnanti, personale A.T. A.- nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di buona conservazione dei locali, degli arredi e del materiale affidatogli, e svolge le sue mansioni, con precisione, puntualità, celerità e cortesia.
  4. L’assistente tecnico deve rispettare l’orario di servizio e di utilizzo dei laboratori e delle aule attrezzate e speciali secondo quanto stabilito dal calendario annuale di utilizzo. Tutto il personale tecnico deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito Registro si intendono regolarmente notificati.
  5. Della presenza in servizio fa fede la registrazione dell’ora d’entrata e d’uscita rilevata mediante apposizione della firma sul registro predisposto oppure mediante sistemi elettronici.

Art. 10 – Norme di comportamento dei collaboratori scolastici

  1. Il ruolo e il lavoro dei collaboratori scolastici è indispensabile al buon funzionamento organizzativo e alla realizzazione degli scopi educativi della scuola e contribuisce al buon funzionamento organizzativo della scuola.
  2. Il collaboratore scolastico collabora attivamente con i docenti, risponde con cortesia e con puntualità alle richieste d ei docenti, degli studenti e dei genitori.
  3. I collaboratori scolastici hanno l’obbligo di mantenere un linguaggio, un contegno, un abbigliamento consono al luogo di lavoro in cui operano e alle mansioni svolte.
  4.  Tutti i collaboratori scolastici devono apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito Registro si intendono regolarmente notificati.
  5.  I collaboratori scolastici devono prendere visione dei calendario delle riunioni dei Consigli di classe, dei Collegi dei docenti o del Consiglio di istituto, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio, seguendo le precise disposizioni in materia del D.S.g.a. o del Dirigente Scolastico.
  6. I collaboratori scolastici durante l’orario di lavoro non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. Le telefonate effettuate per motivi di ufficio, vanno annotate sull’apposito Registro fonogrammi, indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e l’oggetto della telefonata.
  7. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona dì competenza secondo le mansioni loro assegnate, come previsto dal Piano di Lavoro programmato dal D.S.g. a. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità e segnalare le disfunzioni all’Ufficio Gestione Personale per i provvedimenti del caso.
  8. I collaboratori scolastici devono:
  9. presenziare sempre sull’ingresso e sull’uscita degli allievi;
  10. essere reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
  11. comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l’eventuale assenza

dell’Insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita;

  1. vigilare su atrio , corridoi e bagni;
  2. favorire l’integrazione degli allievi portatori di handicap;
  3. vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli allievi, negli spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri locali;
  4. riaccompagnare nelle loro classi gli allievi che, senza autorizzazione, sostano nei corridoi;
  5. sorvegliare  gli allievi in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell’insegnante;
  6. vigilare affinché gli allievi non possano svolgere   azioni di disturbo nei corridoi di propria pertinenza, durante i loro spostamenti e trasferimenti di aula;
  7. parlare a bassa voce ove si svolgono le attività didattiche.
  8. I collaboratori scolastici devono mantenere l’ambiente scolastico ordinato e pulito e provvisto del materiale necessario minimo previsto per lo svolgimento delle attività didattiche (gesso, cancellino).
  9. In particolare tengono:
  10.   i servizi igienici sempre puliti, in ordine, accessibili e dotati di quanto necessario per l’igiene personale di chi li usa (sapone liquido e salviette di carta per le mani, contenitori per i rifiuti puliti, carta igienica);
  11. provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi igienici e degli spazi di loro pertinenza, nonché dei cestini, dei pavimenti, delle lavagne, della cattedra e dei banchi delle aule affidate.
  12. I collaboratori scolastici non possono allontanarsi dal posto di servizio, tranne che per motivi di emergenza autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico e dai suoi Collaboratori; devono invitare tutte le persone estranee, che non siano espressamente autorizzate a rimanere in Istituto, a uscire dalla Scuola e segnalano la loro presenza   ai Collaboratori del Dirigente Scolastico.
  13. Ove accertino situazioni di disorganizzazione o di pericolo, i collaboratori scolastici devono prontamente comunicarlo al D.S.G.A. o ai Collaboratori del Dirigente Scolastico. Segnalano sempre e sull’apposito registro, collocato presso l’Ufficio Gestione personale, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi, prima di procedere alla loro sostituzione; segnalano la necessità di interventi di manutenzione alle strutture e agli impianti.
  14. I Collaboratori scolastici accompagnano l’alunno che ha il permesso di uscita anticipata nell’atrio dell’uscita principale.
  15. Ricevono le circolari indirizzate alle classi e le ritirano   controfirmate dal docente dell’ora in servizio in aula;
  16. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:

– che tutte le luci siano spente;

– che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;

– che siano chiuse le porte delle aule e le finestre ;

– che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine.

I collaboratori scolastici addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.

Il collaboratore scolastico addetto alla chiusura della scuola verifica che siano chiuse le porte e i cancelli della scuola.

  1. I collaboratori scolastici devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.
  2. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo e segnalare ogni eventuale disfunzione all’Ufficio Gestione Personale per gli opportuni provvedimenti.
  3. Della presenza in servizio fa fede la registrazione dell’ora d’entrata e d’uscita rilevata mediante apposizione della firma sul registro predisposto oppure mediante sistemi elettronici.

Art. 11 – Norme di comportamento dell’addetto al centralino

  1. Il centralino è un punto di riferimento per la prima comunicazione verbale e telefonica per tutte le componenti della scuola e degli esterni.
  2. Il collaboratore scolastico addetto al centralino collabora alla buona organizzazione della scuola con una puntuale, precisa e cortese risposta alle richieste di informazione e gestione dello smistamento delle diverse comunicazioni.
  3. Il centralinista comunica con tutti gli operatori ai piani, contribuisce alla gestione della didattica smistando le comunicazioni interne telefoniche e scritte.
  4. Il collaboratore addetto al centralino   risponde al telefono con la denominazione dell’Istituzione Scolastica e il proprio nome, in modo cortese chiaro ed efficace. Il centralinista ha l’obbligo di mantenere un linguaggio e un contegno adatti alla mansione e al luogo.
  5. Il centralinista deve:
  6. annotare sempre il nome e il numero di telefono del chiamante, del ricevente – se irreperibile – e ogni altra indicazione utile alla buona comunicazione;
  7. accertare la presenza del personale addetto all’ufficio richiesto, mettere in attesa il chiamante e interpellare il destinatario esplicitando nome del chiamante e motivo della chiamata;
  8. fornire le informazioni in proprio possesso immediatamente o adoperarsi per fornirle informandosi a sua volta.
  9. Il Centralinista della Sede centrale riceve le comunicazioni di assenza dei docenti e le informazioni relative a studenti e famiglie.
  10. Il centralinista accoglie i visitatori esterni, chiede il loro nome , il motivo della visita, li accompagna e li indirizza all’ufficio richiesto.

TITOLO IV – GENITORI ED ESTERNI

Art. 12 – Norme di comportamento dei genitori

  1. I genitori – o chi ne fa le veci – degli allievi minorenni sono responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e condividono con la scuola tale importante compito.
  2. I genitori devono costruire rapporti corretti e collaborativi con gli Insegnanti per consentire la creazione di un clima favorevole alla realizzazione del progetto formativo e la crescita degli allievi.
  3. I genitori sono invitati a controllare lo svolgimento dei compiti a casa e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola;
  4. I genitori devono:
  5. sottoscrivere al momento dell’iscrizione, il Patto educativo di corresponsabilità;
  6. apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e le comunicazioni a loro indirizzate;
  7. controllare, leggere e firmare tempestivamente il libretto personale e/o il diario;
  8. partecipare con regolarità alle riunioni previste, in qualità di Rappresentanti;
  9. favorire la partecipazione degli allievi a tutte le attività programmate dalla scuola;
  10. osservare le modalità d i giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
  11. educare gli allievi ad un comportamento corretto nella vita scolastica e sociale in generale.
  12. I genitori possono richiedere incontri e colloqui individuali nell’orario di ricevimento par enti previsto e, su appuntamento, direttamente con il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori.
  13. I genitori devono presentarsi per avere un colloquio, quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso direttamente dalla scuola. In questi casi si concorda, tramite il libretto personale o il diario degli allievi, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti e per segnalare situazioni particolari, invia alle famiglie degli allievi una lettera di convocazione.

Art. 13 – Accesso dei genitori nei locali scolastici

  1. Non è consentita la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi durante lo svolgimento delle attività didattiche, tranne durante i periodi dell’accoglienza denominato “Open Day” e durante le attività di presentazione della scuola ai genitori oppure durante le presentazioni di attività e progetti rivolti al pubblico.
  2. L’ora di ricevimento parenti degli insegnanti prevede spazi destinati allo scopo che vengono definiti e comunicati ogni anno scolastico alle famiglie. Gli insegnanti non possono intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica per colloqui individuali riguardanti gli allievi.
  3. I genitori degli allievi possono sempre acceder e agli edifici scolastici nelle ore di apertura della scuola per il ricevimento settimanale dei docenti, per recarsi agli sportelli degli Uffici negli orari di apertura degli stessi, per le uscite anticipate degli studenti minorenni, per partecipare agli organi collegiali, per partecipare alle attività aperte al pubblico, per parlare con l’Ufficio dei Collaboratori e con il Dirigente Scolastico.

Art. 14 – Accesso degli esterni

  1. Tutti gli esterni devono sempre passare dal Centralino e qualificarsi.
  2. I docenti che intendano invitare in classe persone esterne in funzione di “esperti”, a supporto dell’attività didattica sulla classe o a supporto di attività connesse con l’ampliamento dell’offerta formativa e i progetti, chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico o lo informeranno. Gli “esperti “ permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. Nel caso di Tutor che appartengono a Società di formazione certificate, la responsabilità della sorveglianza e dell’utilizzo delle attrezzature scolastiche ricade sul Tutor.
  3. Nessuna altra persona esterna e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
  4. Dopo l’ingresso degli allievi verranno chiuse le porte d’accesso, esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto al Centralino.
  5. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, all’Atrio principale della scuola dove si trova l’albo d’istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all’Ufficio dei Collaboratori e di segreteria durante l’orario di apertura dei medesimi.
  6. I tecnici e le ditte che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale e Provinciale possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni, dopo le opportune comunicazioni di merito all’ Istituto e dopo essersi qualificati presso l’Ufficio Gestione Personale. In caso di permanenza prolungata nell’Istituto, esibiranno un tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ufficio medesimo.
  7. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi, esibendo idoneo documento di riconoscimento al Centralino.
  8. Gli ex allievi possono conferire con gli insegnanti dell’Istituto nell’orario di ricevimento parenti senza accedere alle aule.
  9. La presenza di eventuali estranei deve essere immediatamente segnalata all’Ufficio dei Collaboratori per i provvedimenti opportuni.

PARTE II – INGRESSO, USCITA, ASSENZE ALUNNI

Art. 15 – Orario delle lezioni

  1. Il C.D.I. indica i criteri generali relativi all’adattamento dell’orario delle lezioni alle condizioni ambientali, tenuto conto del pendolarismo e dei trasporti pubblici.
  2. Il collegio Docenti formula proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni.
  3. L’orario delle lezioni è redatto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato su criteri indicati dal Collegio Docenti.
  4. L’orario di lezione curriculare antimeridiano va dalle 8 alle 13/14; quello post-meridiano dalle 14 alle 16.

Art. 16– Procedure d’ingresso

  1. L’orario d’entrata degli alunni avviene nei 5 minuti precedenti l’effettivo inizio delle lezioni fissato alle ore 8.
  2. L’accesso ordinato alle classi è garantito dal personale ausiliario.
  3. L’ingresso dei docenti della prima ora in classe deve avvenire 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, per assolvere all’obbligo di vigilanza.
  4. Il personale collaboratore scolastico in servizio espleta la vigilanza, temporaneamente, prima del loro ingresso in aula.

Art. 17 – Ritardi

  1. Non sono ammessi ritardi se non in casi eccezionali.
  2. Non sono consentiti più di due ritardi al mese e non più di dieci al mese.
  3. In casi particolari, l’ammissione è affidata alla decisione del D.S. o suo delegato.
  4. I ritardi vanno giustificati sul libretto con le stesse modalità delle assenze.

Art.18– Procedure di uscita

  1. Lo studente è obbligato a uscire dalla scuola :
    1. al termine dell’ultima ora di lezione;
    2. al termine delle attività didattiche extracurricolari;
    3. se non si avvale dell’I.R.C., secondo il permesso di entrata/uscita permanente.
  2. Non è       ammessa la permanenza nell’atrio durante       l’interruzione dell’attività didattica o pausa       tra la fine       delle lezioni curricolari e       l’inizio delle attività       extracurricolari con rientro pomeridiano.
  3. Tutte le       porte devono essere       apribili dall’interno prima       dell’ingresso degli studenti       e degli insegnanti nella scuola.
  4. L’uscita degli       studenti dalle aule e dal       plesso scolastico, al       termine delle lezioni o delle attività didattiche, deve       avvenire in modo       ordinato e corretto. I       docenti dell’ultima ora       di lezione devono vigilare sull’uscita di tutti gli studenti , controllare lo stato dell’aula e sollecitare gli allievi affinché sia lasciata in ordine e accompagnarli all’uscita per motivi di sicurezza..

Art. 19 – Uscita dall’aula durante l’attività didattica

  1. All’inizio delle lezioni tutti gli allievi devono essere presenti in classe.
  2. L’uscita degli allievi (uno per volta) dalle classi durante l’attività didattica deve avvenire necessariamente previo permesso del docente. Di norma, non deve essere consentita l’uscita degli alunni nelle prime due ore di lezione e viene fissata fino alle 12,30 o fino alle 13,00 nel caso della sesta ora.
  3. Nei cambi d’ora, gli alunni devono rimanere in aula. Il permesso d’uscita dalla classe deve essere richiesto al docente dell’ora successiva.
  4. É vietato a tutti gli allievi:
  5. a) allontanarsi dalla classe e dall’edificio scolastico senza permesso   di uscita o autorizzazione alcuna durante lo svolgimento delle attività didattiche;
  6. b) sostare fuori dalle rispettive aule durante le ore di lezione;
  7. c)  presentarsi in classi diverse da quella di appartenenza e interrompere le lezioni per futili motivi o senza autorizzazione scritta di un docente o del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori.
  8. Il Docente deve concedere permessi di uscita su richiesta ad un solo allievo per volta, accertandosi che l’assenza non si prolunghi più del necessario.
  9. In caso di malore improvviso dello studente, deve essere data immediata comunicazione al Dirigente scolastico o ai collaboratori per le procedure del caso e segnalato sul Registro di classe.

7) Durante i compiti, le esercitazioni e le interrogazioni, gli allievi devono rimanere nella loro totalità all’interno dell’aula, ferma restando la possibilità di uscita secondo le norme precedenti.

8) I Rappresentanti degli studenti d’Istituto e della Consulta provinciale possono uscire dall’aula per l’espletamento dei loro compiti previa autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico da annotare nel Registro di classe

9) Eventuali comportamenti scorretti degli studenti in classe o negli altri spazi dell’Istituto devono essere sempre segnalati:

  1. a) sul Registro di classe;
  2. b) al Coordinatore di classe;
  3. c) al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori.

Art.20 – Permessi di uscita fuori orario

  1. Sono ammesse uscite anticipate solo in casi eccezionali.
  2. In caso di uscita anticipata, l’ allievo minorenne deve essere prelevato dal genitore o da chi ne fa le veci, il quale chiede il permesso al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori ed esibisce il proprio documento di riconoscimento. Tale richiesta e procedura può essere effettuata anche via fax. L’uscita è annotata sempre sul Registro di classe.
  3. I genitori possono delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne al ritiro dell’allievo, munita di documento di riconoscimento e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante. La custodia dell’allievo sarà esercitata dalla persona delegata.
  4. I genitori degli allievi minorenni – o chi ne fa le veci- possono ottenere un permesso di uscita anticipata permanente, valido per l’intero anno scolastico, solamente per comprovati motivi. In tal caso è possibile presentare opportuna richiesta scritta al Dirigente scolastico sull’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio Didattica.
  5. Gli studenti maggiorenni , CON DELEGA DEI GENITORI; chiedono il permesso di uscita anticipata al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori, presentando il libretto personale. Gli studenti maggiorenni sprovvisti di libretto non possono richiedere l’uscita anticipata.
  6. Dopo 5 uscite anticipate degli studenti maggiorenni, verrà inviata alle famiglie una lettera di comunicazione per conoscenza, se lo studente ha dato il consenso alla trasmissione dei dati personali.

Art. 21– Studenti che non si avvalgono dell’IRC

  1. Gli studenti che non si avvalgono dell’IRC possono chiedere un permesso di entrata posticipata o di uscita anticipata precisando le modalità di ingresso o di uscita ed esonerando la scuola da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che possono verificarsi al di fuori dell’istituto. La validità del permesso di entrata/uscita definito si estende per tutta la durata dell’anno scolastico in corso ed è pertanto permanente per l’anno scolastico a cui si riferisce.
  2. Il permesso di uscita permanente dall’Istituto è registrato sul libretto scolastico personale dello studente . Il permesso di uscita permanente ha validità per l’anno scolastico corrente.
  3. Lo studente sprovvisto di libretto personale non potrà uscire dall’Istituto.
  4. Gli studenti in entrata/uscita permanente devono lasciare l’edificio.

Art. 22 – Ingresso posticipato e/o uscita anticipata

  1. L’orario definitivo delle lezioni è fissato dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno scolastico e vige fino al termine delle lezioni, come previsto dal calendario scolastico approvato dal Consiglio d’Istituto nell’anno scolastico precedente.
  2. L’orario delle lezioni delle classi può essere modificato nel corso dell’anno scolastico per esigenze didattiche, organizzative e gestionali
  3. L’orario modificato può prevedere anche l’ingresso posticipato. In tal caso, l’ingresso posticipato è sempre comunicato alle famiglie, almeno con un giorno di anticipo, rispetto alla data prevista della modifica. Per gli alunni minorenni, la comunicazione deve sempre essere controfirmata, per presa visione, dal genitore o da chi ne fa le veci. In mancanza della controfirma, l’alunno dovrà presentarsi regolarmente a scuola; in caso contrario, l’ingresso posticipato viene considerato ritardo da giustificare
  4. L’orario modificato può prevedere anche l’uscita anticipata. In tal caso, l’uscita anticipata è sempre comunicata alle famiglie tramite libretto o diario personale degli allievi, almeno con un giorno di anticipo, rispetto alla data prevista della modifica. Per gli alunni minorenni, la comunicazione deve sempre essere controfirmata, per presa visione, dal genitore o da chi ne fa le veci. In mancanza della controfirma, l’alunno dovrà rimanere a scuola.
  5. Non c’è obbligo di preavviso, se l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata riguarda alunni maggiorenni.
  6. L’orario modificato può prevedere l’esonero dalle lezioni senza il preavviso solo in caso di particolari situazioni ambientali valutati opportunamente dal Dirigente scolastico o in caso di assenza del docente incaricato di svolgere le lezioni curricolari con “rientro pomeridiano” o l’attività didattica extracurricolare ( Interventi di recupero e/o Progetti e/o ampliamento dell’offerta formativa).

 Art. 23 – Assenze

  1. Gli allievi sono ammessi in classe previa presentazione della giustificazione sul libretto personale all’insegnante della prima ora.
  2. L’allievo sprovvisto di giustificazione è ammesso in classe, ma deve giustificare sul libretto entro il giorno successivo. L’insegnante deve registrare la mancata giustificazione sul Registro di classe.
  3. Se dopo due giorni, l’alunno non ha ancora giustificato, egli dovrà essere mandato in Vicepresidenza, dove si provvederà a comunicare alla famiglia l’assenza. Al terzo giorno, l’alunno sprovvisto di giustifica, non sarà ammesso in aula, ma affidato al collaboratore scolastico, mentre la Vicepresidenza provvederà ad avvisare la famiglia, che dovrà tempestivamente regolarizzare la situazione.
  4. Le assenze continuative vanno giustificate su un unico foglio di giustifica, mentre quelle con soluzione di continuità vanno giustificate su distinti fogli di giustifica.
  5. Dopo 5 giorni di assenza è obbligatorio portare un certificato medico di riammissione a tutte le attività didattiche della scuola.
  6. Lo studente che deve assentarsi per motivi personali, di studio e/o di famiglia dalle lezioni per un numero di giorni superiore a 5, può darne comunicazione preventiva e scritta al coordinatore della classe che provvederà a segnalare, in una nota sul Registro di classe, la fu tura assenza. Lo studente giustificherà l’assenza sul libretto al rientro, senza certificato medico.
  7. Gli studenti maggiorenni giustificano autonomamente le assenze sul libretto personale direttamente all’insegnante della prima ora. Raggiunto il limite di   5 assenze viene informata la famiglia.
  8. In caso di astensione collettiva dalle lezioni per motivi di adesione a qualunque manifestazione di carattere politico, sociale o culturale non organizzata dalla scuola, gli allievi devono presentare regolare giustificazione sul libretto personale.

Art. 24 – Sciopero e assemblee del personale docente e non docente

  1. In occasione di assemblee sindacali e scioperi del personale docente e non docente la scuola provvede ad avvisare tempestivamente le famiglie tramite comunicazione scritta da controfirmare obbligatoriamente, per presa visione, da parte del genitore – o da chi ne fa le veci – degli studenti minorenni.
  2. La scuola assicura sempre i servizi minimi di apertura e chiusura dell’Istituto.
  3. In caso di mancanza di personale in servizio, gli allievi saranno autorizzati a uscire fuori orario in anticipo o a entrare con orario posticipato, solo dopo preventiva comunicazione scritta da controfirmare obbligatoriamente, per presa visione, da parte del genitore -o da chi ne fa le veci.

PARTE III – UTILIZZO DEGLI SPAZI

Art. 25– Accesso all’edificio

  1. L’edificio e tutti gli spazi dell’Istituto costituiscono bene della comunità scolastica.
  2. Sia gli spazi esterni che quelli interni sono fruibili da tutti, secondo gli orari stabiliti e costituiscono un patrimonio che va rispettato e regolamentato.
  3. La scuola promuove e finanzia progetti volti a valorizzare e a proteggere tutti gli spazi dell’Istituto, intendendo con ciò migliorare l’ambiente e la vita scolastica nel suo complesso.
  4. E’ vietato introdurre animali in tutto l’edificio e in tutti gli spazi esterni , comprese le aree verdi ad eccezione di quelli previsti all’interno di specifiche attività connesse con la realizzazione di progetti previsti dal P.O.F..
  5. La suddivisione e gli accessi alle varie parti dell’edificio sono segnalati in modo visibile da appropriata cartellonistica.
  6. Gli spazi, i locali e le attrezzature dell’Istituto   possono essere dati in uso temporaneo e precario per conto terzi, a Enti e associazioni del Territorio, senza fini di lucro. Le modalità d’’utilizzo dei locali e delle attrezzature, gli orari, le responsabilità sono regolate da Convenzioni stipulate fra le parti, visti i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione e dal consiglio d’Istituto.

Art. 26 – Cortili

  1. Coerentemente con quanto previsto dal piano di sicurezza esterno dell’Istituto, i cortili della scuola costituiscono, a seconda delle aree individuate e opportunamente segnalate, spazio di transito destinato a pedoni, luogo   di raccolta in caso di sfollamento dell’edificio per motivi di sicurezza, luogo di aggregazione e di svolgimento di attività educative previste dal P.O.F..

Art. 27 Atrio, corridoi e scale

  1. 1. L’Atrio della scuola è il primo luogo di accoglienza e di informazione per gli studenti, i genitori, i visitatori esterni e il personale della scuola.  Nell’Atrio si trovano collocati: il centralino, l’Albo, tabelloni informativi .
  2. L’Atrio e i corridoi possono essere utilizzati: a) per l’ affissione all’Albo, la pubblicazione autorizzata, su apposite bacheche, di materiale in b) per la disposizione di strutture ed espositori mobili per la pubblicazione e/o presentazione e/o      devono essere collocate negli spazi individuati, in modo da non ostacolare il flusso delle persone.
  3. Le scale costituiscono un luogo esclusivamente finalizzato al transito delle persone.
  4. Le scale di sicurezza devono essere usate solo nei casi previsti; nei corridoi e sulle scale, è vietato sostare, correre, saltare, spingere e tenere ogni altro comportamento fonte di pericolo per sé e gli altri.
  5. Le   Sedi  scolastiche dispongono  di  uno  spazio  apposito,  ben  visibile,  per  :  Albo docenti,  Bacheca  generale  per  orari,  calendari  organi  collegiali, circolari  interne.

Aule

    1. L’aula,  con  tutti  i  suoi  arredi  (attaccapanni,  lavagna,  cattedra,  banchi  e  sedie,  cestino,  cartine geografiche),  è  affidata  alla  classe  che  la  occupa;  l’aula  è  lo  spazio  principale  ove  si  svolge l’attività didattica e la vita scolastica.
    2. È vietato sporcare e scarabocchiar e i muri, i banchi, le sedie e tutti gli arredi in generale.
    3. È  ammessa  l’affissione  di  calendari  e  avvisi  relativi  allo  svolgimento  dell’attività  didattica, volantini o altro nell’apposita bacheca.
    4. È vietato affiggere, sui muri e sui vetri, adesivi, volantini, disegni e altro fuori dagli spazi consentiti.
    5. È vietato disporre i banchi in modo da ostruire le vie di passaggio e fuga.
    6. È vietato tenere zaini e indumenti sul banco e posizionarli per terra, in modo da non ostruire le vie di passaggio e fuga.
    7. È  vietato  aprire  e  chiudere  i  serramenti  e  le  porte  con  irruenza,  al  fine  di  preservarne  il  buon funzionamento e garantire l’incolumità dei presenti.
    8. Tutti devono rispettare le norme di sicurezza da seguire in caso di evacuazione.

Art. 28 – Sala docenti

1.  Le Sale insegnanti sono riservate al personale docente.
2.  Le Sale  insegnanti  sono  collocate  nei  vari plessi in ragione  del numero dei  docenti  con incarichi sulle classi, ivi presenti, e sono dotate di:
a)   bacheche con  gli orari dei docenti, calendario scolastico;
b)   faldoni  per  comunicazioni  relative  all’aggiornamento  docenti,  iniziative  di  carattere  culturale  e   sportivo;
c)   computer  collegati  a  Internet  e  stampanti  per  le  attività  connesse  con  gli  organi  collegiali  e  la
didattica.
3.  L’utilizzo  dei  computer  a  disposizione  sottostà  alle  regole  d’uso  previste  dal  regolamento  del laboratorio d’informatica.
4.  Nelle  sale  insegnanti  sono  custodite  le  cassettiere  utili  alla  conservazione  degli  atti  (compiti in classe o verifiche fino all’atto dell’archiviazione).
5.  Ogni  docente  dispone  di  almeno  un  cassetto  personale  con  relativa  chiave  di  chiusura;  la  copia della chiave è  conservata  –numerata-  presso  l’Ufficio  Gestione  personale. I  docenti devono firmare il  registro  di  consegna  chiavi  del  loro  cassetto,  all’atto  del  ricevimento.  Le  spese  di  duplicazione della chiave, in caso di smarrimento, sono a carico del dipendente.
6.  È  vietato  l’utilizzo  della  sala  insegnanti,  dei  cassetti ,delle sedie e  dei  computer  in  essa  contenuti  da  parte degli allievi e del personale A.T.A..
7.  I locali devono essere sempre lasciati puliti e le sedie in ordine.

Art. 29 –  Utilizzo servizio bar e macchine distributrici di alimenti e bevande

1.  L’accesso ai locali o ambienti dotati di macchine distributrici di bevande e alimenti, è consentito ad allievi e docenti dalle ore10,00 alle ore 12,00.

2.  L’allievo, che utilizza il distributore, deve far ritorno in aula subito dopo aver consumato quanto acquistato senza indugiare più del necessario.

3.  L’accesso ai locali o ambienti dotati di macchine distributrici di bevande e alimenti, è consentito a tutto il personale A.T.A, prima e dopo le attività lavorative e durante le pause previste dal contratto integrativo d’Istituto (vedi Piano di lavoro), agli esterni autorizzati all’ingresso nella Scuola, come da Regolamento d’Istituto.

4   È vietato arrecare disturbo alle classi vicine durante il consumo di alimenti.
5.   L’utilizzo delle macchine distributrici, da parte degli studenti delle classi quinte, durante le prove scritte dell’Esame di Stato, è regolato dal Presidente delle Commissioni d’Esame.

6. Sono vietati, in tutta la scuola, la vendita e il consumo di alcolici.

Art. 30 – Norme di igiene

1.  I  servizi  igienici  sono   suddivisi  fra  servizi  riservati  al  personale  interno  e  agli  studenti;  servizi maschili e femminili.
2.  E’  obbligatorio  segnalare  ai  collaboratori  scolastici  qualsiasi  disfunzione  o  anomalia  o  carenza nei materiali in uso e nella pulizia.
3.  I danni volontariamente arrecati alle strutture e alle attrezzature saranno  sanzionati.
4.  I  locali  devono  essere  sempre  lasciati  puliti  e  in  ordine.  Tutti  debbono  segnalare  eventuali disfunzioni ai collaboratori scolastici preposti al servizio.
5.  È vietato mangiare, bere e fumare nei servizi igienici. (legge n.3 del 16/1/2003)
6.  Le  lattine  e  i  rifiuti  in genere  devono essere lasciati  negli  appositi  contenitori.  In  nessun  caso  si possono lasciare  rifiuti sui davanzali, sugli arredi, nei lavandini o negli scarichi dei bagni.
7.  È  vietato  gettare  liquidi  infiammabili  e  rifiuti  diversi  da  quelli  previsti  nei  vari  contenitori;  è vietato gettare rifiuti  per terra, sopra gli arredi, nei cortili  e nelle aree verdi. I collaboratori scolastici segnaleranno agli insegnanti e/o Collaboratori del DS e/o al DS stesso, i nominativi degli allievi o le classi che non rispettano queste regole, per gli opportuni provvedimenti disciplinari.
8.  La scuola promuove la lotta contro il fumo in tutti i suoi spazi.

Art. 31 – Magazzino e deposito

1.  Il DS nomina, ogni anno,  uno o più responsabili  del  magazzino e  del  deposito a  cui  è affidato  il registro  di  carico  e scarico e  la gestione  complessiva  dei  materiali immagazzinati  o depositati e in attesa di smaltimento.
2.  È vietato l’ingresso ai non addetti ai lavori e agli estranei.
3.  In  assenza del personale  A.T.A. incaricato,  il magazzino  e  il  deposito devono  rimanere chiusi a chiave.

Art. 32 –  Archivio

1.  Il  DS  nomina,  ogni  anno,  un  responsabile  dell’archivio  che  cura  il  registro  e  la  gestione complessiva degli atti archiviati.
2.  È vietato l’ingresso ai non addetti ai lavori e agli estranei.
3.  In  assenza del personale A.T.A. incaricato, l’archivio deve rimanere chiuso a chiave.

Art. 33 – Strumenti di fotocopiatura

  1. Le  attrezzature  dell’Istituto  per  la  stampa  e  la  riproduzione  (fax,  fotocopiatrice,  computer, scanner  e  stampanti,  ciclostili),  sono  destinate  all’uso  interno  didattico  e  amministrativo  nell’esclusivo interesse  della Scuola. È  vietato  l’utilizzo delle attrezzature della  Scuola  per scopi personali.
  2. Le fotocopie devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori.
  3. I  docenti  devono  consegnare  al  personale  incaricato  con  anticipo  di  almeno  un  giorno  il materiale da  riprodurre utile per le verifiche.
  4. I  collaboratori  scolastici  incaricati  debbono  registrare  su  appositi  registri,  la  data,  la  classe,  il richiedente,  il  numero  di  fotocopie  eseguite.  Il  materiale  cartaceo  è  sottoposto  alla  normativa vigente  sui  diritti  d’autore,  quindi  i  richiedenti  si  assumono  ogni  responsabilità  sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
  5. Il  personale  di  segreteria  dispone  di  fotocopiatrici  riservate  all’uso  amministrativo  collocate negli uffici e pertanto interdette al pubblico.
  6. Il  DS  e  i  collaboratori  hanno  facoltà  d’imporre  ordini  di  priorità  nella  riproduzione  dei documenti per motivi di urgenza.

Art. 34 – Telefoni e fax

  1. I  telefoni  e  i  fax  dell’Istituto  sono  destinati  all’uso  didattico  e  amministrativo  interno nell’esclusivo  interesse della scuola.  È vietato  l’utilizzo  delle  attrezzature della  scuola per scopi personali.
  2. Il  personale  interno  e  i  docenti  che  intendono  effettuare  telefonate  debbono  essere  autorizzati. La  telefonata  deve essere registrata  su  apposito  registro  riportante lo spazio  per  segnare: data  e ora della telefonata; nome del chiamante; motivo della chiamata.
  3. I  docenti  che  intendono  inviare  fax,  debbono  lasciare  il  testo  in  allegato  al  modulo  di  invio all’Ufficio  Protocollo  .  Il personale  incaricato  rilascerà  copia  del  fax  inviato  al  mittente  e  provvederà  a  conservare l’originale in apposita cartella.
  4. È  vietato  l’utilizzo,  sotto  qualsiasi  forma,  di  telefoni  cellulari  durante  le  ore  di  lezione;  il telefono  cellulare  deve  rimanere rigorosamente  spento  o  silenziato fino al  termine  delle  attività didattiche e dell’orario delle lezioni.
  5. Gli  apparecchi  dotati  di  fotocamera,  macchine  fotografiche  e  videocamere  non  possono  essere utilizzati senza autorizzazione scritta del DS e dei soggetti ripresi. In mancanza dell’osservanza di tale obbligo, colui che effettuerà  riprese o foto sarà perseguibile penalmente dal soggetto  interessato.

Art. 35 –   Laboratori

  1. I  laboratori e le  aule speciali sono  assegnati dal  Dirigente Scolastico all’inizio  di  ogni anno alla responsabilità  di  UN TECNICO,  al  quale  il D.S.G.A. assegna funzioni di  sub-consegnatario delle  attrezzature  esistenti  ed  ha  il  compito,  di  mantenere  una  lista  del materiale  disponibile,  tenere  i  registri  del laboratorio,  curare il  calendario  d’accesso  allo  stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature.
  2. L’assistente  tecnico  concorda  con  i  docenti  interessati, a seguito di richiesta scritta,  i  tempi  di  utilizzo  da  parte  delle  classi  e con  il  Dirigente  Scolastico  le  modalità  ed  i  criteri  per  l’utilizzo  del  laboratorio  in  attività extrascolastiche.
  3. In  caso  di  danni,  manomissioni,  furti  alle  attrezzature  o  ai  locali,  l’assistente  tecnico  del laboratorio  e/o  il  docente  di  turno,  sono  tenuti  a  interrompere  le  attività,  segnalare tempestivamente  il  danno  presso l’Ufficio  del D.S.G.A., al  fine  di garantire  l’immediato  ripristino delle condizioni di efficienza e di sicurezza necessarie e previste.
  4. L’orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà pubblicato a cura degli assistenti tecnici.
  5. Le responsabilità inerenti l’uso dei laboratori e delle aule speciali,  sia per  quanto riguarda la fase di  preparazione  delle  attività,  sia  per  quella  di  realizzazione  delle  stesse  con  gli  allievi, competono all’insegnante.
  6. I  laboratori  e  le  aule  speciali  devono  essere  lasciati  in  perfetto  ordine.  Al  fine  di  un  sicuro controllo  del  materiale,  l’insegnante  prenderà  nota  della  postazione  e  degli  strumenti  assegnati allo studente o al gruppo di studenti.
  7. L’insegnante  e  l’ assistente  tecnico  avranno  cura,  all’inizio  ed  alla  fine  di  ogni  lezione,  di verificare  l’integrità  di  ogni  singola  postazione  e  di  ogni  singolo  strumento  utilizzato. L’insegnante  o  l’assistente  tecnico,  qualora  alla  fine  della  lezione  dovessero  rilevare  danni  che non  erano  presenti  all’inizio,  sono  tenuti  a  darne  tempestiva  comunicazione  al  Dirigente Scolastico. Nei confronti del responsabili sarà applicato il regolamento di disciplina.
  8. Ogni  laboratorio  o  aula  speciale  è  dotato  di  registro,  dove  ogni  insegnante  annota  le esercitazioni svolte con la classe  ed ogni evento inerente alle stesse.
  9. I locali devono essere sempre lasciati puliti e le sedie in ordine.
  10. È vietato mangiare e bere nei laboratori, nelle palestre, negli spogliatoi e in tutte le aule speciali.
  11. Il  regolamento  VIENE PUBBLICATO SULL’ALBO ON LINE DELL’ISTITUTO.
  12. Qualora  non  sia  possibile  identificare  con  sicurezza  i  responsabili  del  danno  provocato all’interno di un laboratorio, verrà sospesa l’attività specifica della classe coinvolta.
  13. Ogni anno scolastico  i  responsabili  di  laboratorio  predispongono  un orario  di  accesso ai  laboratori che garantisca settimanalmente ad ogni classe la possibilità di usare i locali.
  14. La  presenza  di  una  classe  in  laboratorio  va  registrata  dall’insegnante  accompagnatore sull’apposito registro presenze in laboratorio.
  15. Gli studenti sono ammessi in laboratorio esclusivamente con la presenza del loro insegnante.

Art. 36 – Palestre e impianti sportivi.

  1. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli allievi e ai loro insegnanti o tutor.
  2. In palestra, è obbligatorio utilizzare scarpe da ginnastica pulite.
  3. Prima di iniziare qualsiasi attività, lo studente deve ascoltare attentamente le istruzioni dell’insegnante e attenersi scrupolosamente ad esse.
  4. È obbligatorio segnalare al docente di Educazione fisica qualsiasi disfunzione delle attrezzature.
  5. Gli attrezzi sportivi devono sempre essere utilizzati solo con l’autorizzazione e la presenza del docente di Educazione fisica e debbono sempre essere riposti dopo l’uso.
  6. È vietato l’uso promiscuo degli spogliatoi, .
  7. I danni volontariamente arrecati alle attrezzature saranno sanzionati.
  8. I locali e gli impianti devono essere sempre lasciati puliti e in ordine.
  9. Nessun docente non abilitato in Educazione fisica può svolgere lezione o sorveglianza sulle classi, in palestra e negli impianti. In caso sostituzione del docente abilitato assente, la lezione o la sorveglianza dell’attività della classe avverrà in aula.
  10. È vietato l’accesso in palestra e sostare negli spogliatoi prima dello squillo della campanella dell’ora di lezione e comunque in assenza dell’insegnante di Educazione fisica.
  11. E’ obbligatorio tenere tutte le porte di accesso alle palestre rigorosamente chiuse.
  12. Durante la lezione, le porte degli spogliatoi devono rimanere chiuse a chiave. Gli allievi che ne fanno richiesta ricevono la chiave dal docente e la restituiscono tempestivamente dopo l’utilizzo..
  13. Nessuna attrezzatura o p arte di essa deve essere asportata in altri locali o all’esterno della scuola se non per riparazioni o per necessità connesse con il buon funzionamento organizzativo e didattico, su parere del DSGA.

Art.37 – Biblioteca

  1. L’utilizzo della biblioteca è riservato agli studenti, ai docenti, al personale interno .
  2. L’orario di accesso alla Biblioteca d’Istituto viene modificato e comunicato all’inizio di ogni anno scolastico tramite circolare e affissione sulla porta della biblioteca e comprende l’orario mattutino e pomeridiano.
  3. Il prestito è gestito dal docente responsabile..
  4. La durata del prestito delle opere e delle riviste è di due settimane.
  5. È possibile chiedere il rinnovo del prestito solo se, nel frattempo, non è stata fatta da altri una richiesta analoga in merito allo stesso testo o opera.
  6. Il rinnovo deve essere comunque autorizzato e registrato dall’insegnante che presta servizio in biblioteca.
  7. Non si possono ottenere in prestito più di due volumi per volta.
  8. Non possono essere date in prestito esterno: enciclopedie, dizionari, grandi opere in più volumi, opere rare. La consultazione è possibile nelle ore di apertura della biblioteca.
  9. Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l’acquisto di materiale librario, audiovisivo e/o informatico.
  10. I sussidi di lingue, scienze, fotografia, trattamento testi, metodologie operative sono conservati nei laboratori specifici.
  11. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell’apposito registro elettronico e/o cartaceo.
  12. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un periodo di un mese. I costi relativi ai libri – o altri materiali – smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno.
  13. I danni volontariamente arrecati alle strutture e ai testi saranno sanzionati secondo il regolamento di disciplina.

 

PARTE IV   – VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Art. 38 – Tipologie di viaggi

I viaggi d’istruzione e le visite guidate costituiscono attività integrative delle attività istituzionali della Scuola. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d’insegnamento e con l’indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali, nonché relazionali.

Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell’ambito dell’orario curricolare delle lezioni o nell’ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.

Sono da considerarsi viaggi d’istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori sede e pertanto una maggiore complessità organizzativa:

  1. viaggi di integrazione culturale: hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, culturali ; in essi rientrano anche la partecipazione a manifestazioni o concorsi su scala nazionale ed internazionale;
  2. viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: sono finalizzati all’acquisizione di

esperienze tecnico-scientifiche di interesse per il settore di istruzione coinvolto. Vi rientrano le visite in aziende, unità di produzione, la partecipazione a mostre o altre esibizioni artistiche, gli stages in Italia e all’estero, i tirocini turistici, ecc.;

Per le visite guidate che richiedono l’impiego di un mezzo di trasporto e per i viaggi d’istruzione è indispensabile effettuare la relativa delibera nell’ambito del Consiglio d’Istituto.

Art. 39 – Organi competenti

  1. – CONSIGLIO DI CLASSE

 Progetta e delibera entro e non oltre il 15 novembre integrando nella normale programmazione didattico-culturale di inizio anno e sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi prefissati ed approvati dal Collegio dei Docenti, i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le lezioni itineranti.

Le proposte devono contenere:

– i luoghi da visitare;

– le motivazioni didattiche;

– gli obiettivi culturali e didattiche;

– il periodo;

– il mezzo di trasporto;

– il numero degli alunni partecipanti per classe ( almeno il 50% dei frequentanti per classe.   Da tale

percentuale è possibile derogare in caso di viaggi nell’ambito di progetti rivolti a classi parallele );

– tetto di spesa;

– soggetti proponenti ( docenti/genitori/ alunni );

– l’individuazione del docente accompagnatore ed eventualmente di un suo sostituto che, di norma, deve

appartenere allo stesso Consiglio proponente.

Per le sole visite guidate, e per particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell’anno scolastico, si dà facoltà di aderire, anche se non preventivate in modo esatto, in sede di programmazione previa delibera del Consiglio di Classe.

  1. – COLLEGIO DEI DOCENTI

 Approva il “ Piano delle Uscite ” dopo averne verificata la coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa (POF).

Visto il Regolamento d’Istituto, fissa i criteri didattici generali che ispirano i viaggi d’istruzione indicando:

– finalità generali;

– metodi di realizzazione: stage, scambio, visite brevi, eventi affini all’indirizzo;

– periodo ottimale.

  1. – FUNZIONE STRUMENTALE

Il Docente incaricato annualmente dal Dirigente Scolastico, su indicazione del collegio Docenti, di coordinare visite e viaggi d’istruzione provvederà a raccogliere le proposte dei vari Consigli di Classe di Ottobre/Novembre.

La Funzione Strumentale esamina, ottimizza ed elabora le proposte di ” visite guidate ” e di “ viaggi di istruzione ” presentati dai Consigli di Classe e predispone annualmente il “ Piano delle Uscite “, preferibilmente entro il 15 dicembre di ogni anno, comprensivo dei preventivi di spesa, che verrà sottoposto all’approvazione al Consiglio d’Istituto.

Insieme ai coordinatori o ai docenti referenti sarà responsabile dell’intera preparazione del viaggio di istruzione e delle visite guidate ed in particolare:

  1. curerà le procedure per il buon esito delle uscite (autorizzazioni delle famiglie, elenco degli accompagnatori ecc.),
  2. seguirà tutte le operazioni inerenti il viaggio;
  3. informerà le famiglie sul programma dettagliato del viaggio o visita, data e costi del viaggio, sui recapiti degli alberghi di pernottamento.

IL DSGA provvederà a richiedere programmi e preventivi di spesa alle agenzie che presentino requisiti di affidabilità e serietà e siano in grado di garantire standard di sicurezza.

Per ciascun preventivo saranno interpellate almeno cinque agenzie. Le richieste di preventivo saranno predisposte, in conformità alle delibere degli organi collegiali, dal DSGA d’intesa con la funzione strumentale e con il /i docente/i designati come accompagnatori.

Potranno essere richiesti anche preventivi cumulativi per diverse destinazioni.

  1. – FAMIGLIE

 Vengono informate della programmazione dei viaggi attraverso il sito della Scuola;

 Esprimono il consenso e l’autorizzazione in forma scritta alla partecipazione del figlio (specifica per ogni “Visita guidata”, “Viaggio di istruzione” e “Lezioni itineranti”), comunicando anche in modo analitico eventuali problematiche di salute, relazionali, riguardanti il proprio figlio al fine di prevenire possibili difficoltà durante il tempo del viaggio

 Sostengono economicamente il costo delle “uscite” e si impegnano a risarcire eventuali danni arrecati dai propri figli durante il tempo del viaggio, dovuti esclusivamente a comportamenti ad essi imputabili, sulla base di specificazione documentazione fornita dai docenti accompagnatori.

Art. 40Domanda per partecipazione ai viaggi d’istruzione

La domanda per effettuare un viaggio d’istruzione dovrà essere presentata al D.S. dal Docente responsabile del viaggio (ovvero l’insegnante organizzatore), nei Consigli di Classe di novembre; tale domanda dovrà essere sottoposta al Consiglio d’Istituto per la obbligatoria delibera. Alla delibera dovranno essere allegati gli atti indicati nella tabella riassuntiva allegata al presente Regolamento.

La domanda presentata dal Docente responsabile del viaggio dovrà contenere le seguenti indicazioni:

  1. nominativo del Docente responsabile del viaggio, e di un suo sostituto (per imprevedibile assenza);
  2. nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15, o frazione), e dei sostituti (uno per ogni docente accompagnatore, e comunque almeno uno per ogni classe partecipante);
  3. numero degli alunni partecipanti, e loro elenco nominativo;
  4. destinazione, data e durata del viaggio;
  5. mezzo/i di trasporto prescelto/i.

Alla domanda dovranno essere inoltre allegati:

  1.  copia della delibera del Consiglio di Classe;
  2. dettagliata relazione illustrativa della rispondenza alle priorità di Istituto deliberate dal Consiglio di istituto contenente gli obiettivi didattici, culturali ed educativi dell’iniziativa;
  3. programma analitico del viaggio.

Art. 41  – Periodi per lo svolgimento dei viaggi d’istruzione.
Al fine di garantire la sicurezza degli alunni partecipanti, è preferibile programmare viaggi d’istruzione e visite guidate evitando i periodi di alta stagione e le giornate prefestive.
E’ fatto divieto di svolgere viaggi o visite nell’ultimo mese di lezione; a tale divieto si può derogare solo per l’effettuazione di viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché con iniziative di educazione ambientale.
 
Art. 42 – Accompagnatori

Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati  esclusivamente fra i docenti, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.
Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione, pur garantendo dove necessario la presenza di 2 accompagnatori per viaggio.
Nel caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, si potrà designare – in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni.
Si dovrà curare l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che un docente partecipi di norma a più di un viaggio d’istruzione nel medesimo anno scolastico o ogni anno.Tale avvicendamento si rende necessario al fine di consentire la più ampia partecipazione all’esperienza formativa, garantendo inoltre una rotazione che eviti frequenti assenze dello/degli   stesso/i  docente/i.

Art. 43  – Modalità per il versamento delle quote di partecipazione

Gli alunni partecipanti dovranno versare sul conto corrente bancario intestato alla scuola la quota, relativa al viaggio da effettuare, unendovi una dichiarazione scritta di consenso dei genitori.
Ai viaggi d’istruzione ed alle visite guidate ogni classe interessata dovrà partecipare preferibilmente al completo, o comunque con almeno 2/3 degli alunni.
Nel caso in cui per motivi disciplinari il consiglio di classe decida di non far partecipare alcuni alunni al viaggio d’istruzione, il calcolo dei due terzi del numero dei partecipanti verrà fatto senza tener conto di tali alunni.
Gli alunni non partecipanti frequenteranno le lezioni in classi parallele, non essendo in alcun modo esentati dalla frequenza delle lezioni.
I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni partecipanti.
Per quegli alunni in situazione economica disagiata, il consiglio d’Istituto potrà deliberare totali o parziali rimborsi in rapporto alla documentazione prodotta e alla disponibilità finanziaria dell’Istituto. Tali somme verranno attinte dagli interessi attivi del conto corrente della scuola.

Art. 44  – Partecipanti

Non   possono  partecipare  né   associarsi  a  viaggi  d’istruzione  approvati  dalla Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all’uopo designata.  Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.

Art. 45  – Agenzia viaggi

La scuola ha la facoltà di organizzare in proprio viaggi e visite.
E’ consigliabile tuttavia avvalersi di un’agenzia di viaggi.
In tal caso all’agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione (da allegare alla delibera del Consiglio d’Istituto) di accettazione nel rispetto della norma contenuta nel capitolato.

Art. 46 – Relazione finale

Al rientro da ogni viaggio d’istruzione o visita guidata il Docente responsabile presenterà una relazione sull’attività svolta e sulle reale ricaduta didattica dell’esperienza sugli alunni e mettendo in luce eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall’agenzia o dalla ditta di trasporto.

PARTE V – COMUNICAZIONI  INTERNE  ED  ESTERNE

Art. 47 –   Albo
1.  L’Albo d’Istituto  è  collocato nell’Atrio  principale della scuola in luogo  accessibile a tutti per  la  pubblicazione obbligatoria degli atti.
2.  L’affissione  all’Albo  avviene  per  iniziativa  del  Dirigente  Scolastico  o  del  suo  Collaboratore delegato.
3.  Nell’Atrio  principale  d ella  scuola  sono  anche  collocati:  l’Albo  docenti,  studenti,  personale A.T.A., genitori, sindacale per le pubblicazioni di competenza e di indirizzo.
4.  Nella  scuola  sono  collocate  apposite  bacheche  nelle  Sale  insegnanti,  nei  laboratori  e  aule attrezzate, nei  corridoi, nelle aule  per  tutte le  comunicazioni  interne  ed  esterne  non soggette  ad Albo,  per  le  affissioni  informative  utili  alla  gestione  organizzativa  e  didattica  della  scuola  nel suo complesso.
5.  Tutte  le  affissioni,  nella  scuola,  devono  essere  autorizzate  dal  Dirigente  Scolastico .
6.  Le  affissioni  in  aula  relative  alla  organizzazione  delle  attività  didattiche  della  classe  sono autorizzate dal docente Coordinatore di classe.
ALBO ON LINE
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: GLI OBBLIGHI NORMATIVI PER LE SCUOLE DOPO IL D.LGS. N.33/2013

La Legge 18 giugno 2009, n.69 ha fissato, al comma 1 dell’art.32 al primo  gennaio 2010 (poi prorogato al primo gennaio 2011) la data in cui gli “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” e al comma 5 dello stesso che, a decorrere dalla stessa data, “le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”. Mentre, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 69 del 2009, è demandata al DPCM del 26 aprile 2011 relativo alla
pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci la regolamentazione delle modalità e delle forme di pubblicazione sui siti informatici delle procedure ad evidenza pubblica.
Tale norma, quindi sancisce il passaggio da un regime di pubblicità legale mediante affissione degli atti in un luogo fisico (ad es. l’Albo pretorio) ad uno virtuale (il sito istituzionale).
La disponibilità on-line per finalità di pubblicità è volta, pertanto, alla conoscibilità dell’azione amministrativa in merito ai canoni di legittimità e correttezza e a garantire che atti e documenti amministrativi producano effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati.
Ciò significa che la disponibilità on-line per finalità di pubblicità di documenti amministrativi non persegue solo la finalità di garantire che questi producano effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati. Essa anche in qualche modo rende conto che l’azione amministrativa è stata effettuata secondo criteri di legittimità e opportunità.
L’IMPORTANZA DELLA SICUREZZA INFORMATICA PER  LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB
L’art. 97 della Costituzione sancisce, tra gli altri, un generale principio organizzativo di carattere programmatico che riguarda la pubblica amministrazione: gli uffici pubblici devono essere organizzati in modo che siano garanti il buon funzionamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Da tale principio consegue per il settore pubblico l’obbligo di assicurare la sicurezza di dati e documenti, oltre alla continuità dei propri servizi: si tratta di due presupposti necessari a garantire da un lato la fiducia della collettività nella pubblica amministrazione e, dall’altro, ad assicurare il corretto e regolare svolgimento della vita nel Paese.
Quest’affermazione assume nuovo significato alla luce del sempre maggiore utilizzo delle nuove tecnologie per la gestione dei procedimenti amministrativi: gli Enti, infatti, devono organizzarsi e pianificare le iniziative necessarie tese a salvaguardare l’integrità e la disponibilità delle informazioni trattate, nonché la confidenzialità delle stesse.
Quando i dati, le informazioni e le applicazioni che li trattano sono parte essenziale ed indispensabile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di un’amministrazione, diventano un bene primario cui è necessario garantire salvaguardia e disponibilità; essendo la disponibilità uno dei cardini della sicurezza, unitamente a confidenzialità ed integrità, la disciplina della continuità operativa rappresenta parte integrante dei processi e delle politiche di sicurezza delle scuole.
La previsione e l’adozione di misure che garantiscono la disponibilità dei dati, indipendentemente dagli eventi che possono occorrere, rappresentano un dovere sancito da numerose disposizioni di legge e, in particolare, del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Di conseguenza, così come richiamato dall’art. 6 D. Lgs. n. 33 2013, le scuole devono garantire:
1. L’integrità dei dati pubblicati: i dati presenti sui siti web devono essere modificati o eliminati solo dai soggetti all’uopo abilitati. È quindi necessario che il sistema sia congegnato in modo tale da prevedere diversi livelli di autenticazione e consentire comunque che rimanga traccia delle diverse operazioni svolte.

2. La sicurezza di dati e documenti: dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili a rendere vani i tentativi di attacchi (passivi ed attivi) che possono essere perpetrati ai danni del sito, in modo da garantire che i dati e i documenti siano protetti da accessi non autorizzati e che siano facilmente disponibili agli utenti autorizzati.

3. La continuità operativa: bisognerà adottare, attraverso accorgimenti, procedure e soluzioni tecnico organizzative, misure di reazione e risposta ad eventi imprevisti che possono compromettere, anche parzialmente, all’interno o all’esterno dell’organizzazione, il normale funzionamento del sito web.

4. Il disaster recovery: gli accorgimenti organizzativi e le soluzioni tecniche, organizzative e procedurali adottate per assicurare il ripristino dello stato del sito web (o di parte di esso), compresi gli aspetti fisici e organizzativi e le persone necessarie per il suo funzionamento, con l’obiettivo di riportarlo alle condizioni antecedenti a un evento disastroso.
Art. 48 –   Libretto personale dello studente
1.  Il libretto deve essere obbligatoriamente sostituito, a spese dello studente, in caso di:
a.  smarrimento,
b.  logoramento del documento pregiudizievole per la sua leggibilità.
2.  La richiesta deve essere presentata presso l’Ufficio Didattica.
3.  È  vietato,  sul  libretto  personale,  apporre  firme  diverse  da  quelle  autenticate,  foto  diverse  da quella autenticata, scritte di vario genere.
4.  È  vietato  usare  fotocopie  sostitutive  del documento e apportare cancellature  di  qualsiasi  genere  con il  bianchetto.
5.  Il  libretto  nuovo  e  sostitutivo  del  precedente  riporterà  in  modo  visibile  e  in  rosso  il  numero  di consegna in successione sulla copertina.
6.  L’uso improprio del libretto può comportare a seconda dei casi:
a.   la  convocazione  dei  familiari  per  il  controllo  delle  firme,  del  numero  delle  assenze  e  dei
ritardi;
b.  sanzioni disciplinari in caso di falsificazione.
7.  I  genitori degli allievi minorenni, o chi ne fa le veci, debbono firmare le comunicazioni ricevute; i  genitori  possono,  all’occorrenza,  controllare  e  verificare  l’autenticità  delle  informazioni contenute  nel  libretto  personale  dello  studente,  rivolgendosi  ai  docenti  o  all’Ufficio  di Presidenza.
8. È  obbligatorio  utilizzare  sempre  il  libretto  scolastico  per  le  giustificazioni  .  Non  sono  ammesse giustificazioni  di  assenze  o  ritardi  su fogli non protocollati o sul diario dello studente.
9. Gli  studenti  maggiorenni  residenti  presso  la  famiglia  di  origine  hanno  l’obbligo  di  far controfirmare, per presa  visione, ai genitori, o  a chi ne fa  le veci, i documenti indirizzati  a questi ultimi e l’autorizzazione al viaggio d’istruzione, trattandosi di onere economico.
10.  Gli  allievi maggiorenni hanno l’obbligo,  all’atto d el  compimento del  18°  anno  di  età,  di  recarsi presso  l’Ufficio  Didattica  per  firmare  l’autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali,  in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003 sulla Privacy.
11.  I  docenti,  il  Dirigente  Scolastico  o  i  suoi  Collaboratori  hanno  facoltà  di  comunicare  e/o  convocar e  i  genitori,  o  chi  ne  fa  le  veci,  degli  studenti  maggiorenni  residenti  nella  famiglia  di origine,  per  i  seguenti motivi considerati pregiudizievoli  per lo studente  o per  l’ammissione e  il buon esito  dell’Esame  di Stato:
a) debito economico nei confronti  della scuola;
b) irrogazione di sanzioni disciplinari;
c) non classificazione in una o più discipline.

Art. 49 –   Comunicazione scuola-famiglia
La scuola promuove i contatti con le famiglie degli allievi allo scopo di renderle partecipi delle attività e dell’andamento didattico-disciplinare di ogni singolo alunno.
Le modalità di comunicazione potranno essere:
–  contatti telefonici per comunicazioni brevi ed immediate;
–  incontri pomeridiani scuola-famiglia;
–  incontro concordati con il singolo docente in orario antimeridiano e/o con il Coordinatore di classe;
–  Consigli di classe aperti alla componente genitori ( eventualmente, in casi specifici, anche a genitori non
eletti );
–  comunicazioni scritte ( valutazioni periodiche, organizzazione ed esito dei corsi di recupero, uscite, visite
guidate, eventuali variazioni dell’orario di lezione.
–  incontri col DS ed i suoi collaboratori

Art. 50 –   Sito internet
• Il Sito  Internet è uno strumento importante di presentazione della scuola e di comunicazione con il  territorio  e  l’utenza  in  particolare.
• Il sito Internet viene strutturato in base al decreto legislativo   N.33/2013 sulla trasparenza con una sezione denominata “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

Art. 51 –   Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
1.  Il  Dirigente  Scolastico  disciplina  la  circolazione  del  materiale  informativo.  Nessun  tipo  di materiale  informativo  o di  pubblicità può  essere distribuito nelle  classi,  o comunque  nell’area di pertinenza dell’Istituto, senza la preventiva  autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2.  È  garantita  la  possibilità  di  scambio  e  di  circolazione  di  materiali  utili  nel  lavoro  scolastico (giornali,  riviste,  cd-rom)  e  di  quello  prodotto  dalla  scuola  stessa  e  dalle  classi  (giornalino, mostre, ricerche).
3.  La scuola vieta  la circolazione di informazione pubblicitaria  a scopo economico e speculativo in tutta l’area di sua pertinenza.
4.   La scuola garantisce la distribuzione:
a.   di tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola;
b.   del materiale relativo alle attività sul Territorio inviato da Enti istituzionali;
c.   di  materiale  inerente  iniziative,  senza  fini  di  lucro,  od  attività  sul  territorio,  gestite  da  Enti, Società,  Associazioni  private  che  abbiano  stipulato  accordi  di  collaborazione/Convenzione con la Scuola.

Art.52 –  Divulgazione del POF
Il POF viene pubblicato sul sito dell’Istituto
Art. 53 –   Divulgazione del Regolamento d’Istituto
1.  il regolamento d’Istituto viene pubblicato sul sito dell’Istituto.
2.  il  Coordinatore  del  Consiglio di classe illustra i punti  principali del Regolamento  d’Istituto  agli studenti e ne conserva una copia nel raccoglitore dei verbali.

Art. 54 –  Aggiornamento del Regolamento d’Istituto
Il Regolamento ha durata triennale ed è rinnovabile automaticamente.
Può essere modificato su proposta del collegio docenti.

Art. 55 – Disposizioni finali
1.   Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive disposizioni di legge.
2.   Il presente regolamento andrà in vigore dalla prima riunione successiva alla sua approvazione da parte del Consiglio.
3.   Per eventuali Inosservanze del presente regolamento saranno attivati i provvedimenti del caso.